Decreto-legge 29 dicembre 2007, n. 250, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2008.
 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni
apportate dalla Commissione

Disposizioni transitorie urgenti in materia di contrattazione collettiva.

    

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire con norme transitorie su alcuni specifici profili in tema di contrattazione collettiva, relativi ai dipendenti di società che svolgono servizi di pulizia ed alle anticipazioni economiche per il personale delle fondazioni lirico-sinfoniche;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2007;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per i beni e le attività culturali;

emana
il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Disposizioni in tema di contrattazione collettiva).

Articolo 1.
(Disposizioni in tema di contrattazione collettiva).

        1. Nelle more della completa attuazione della normativa in materia di tutela dei lavoratori impiegati in società che svolgono attività di servizi di pulizia ed al fine di favorire la piena occupazione e garantire l'invarianza del trattamento economico complessivo dei lavoratori, l'acquisizione del personale già impiegato nel medesimo

        1. Nelle more della completa attuazione della normativa in materia di tutela dei lavoratori impiegati in imprese che svolgono attività di servizi in appalto ed al fine di favorire la piena occupazione e garantire l'invarianza del trattamento economico complessivo dei lavoratori, l'acquisizione del personale già impiegato nel medesimo


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appalto, a seguito di subentro di nuovo appaltatore, non comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in materia di licenziamenti collettivi, nei confronti dei lavoratori riassunti dall'azienda subentrante a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o a seguito di accordi collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. appalto, a seguito di subentro di nuovo appaltatore, non comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in materia di licenziamenti collettivi, nei confronti dei lavoratori riassunti dall'azienda subentrante a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o a seguito di accordi collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.